Cosa significa “diagnosi omissis, codice DM 5/2/92” in un verbale di invalidità o di handicap (Legge 104)?

‘Diagnosi omissis’ e codice DM 5/2/92 nei verbali di invalidità e handicap (Legge 104): tabelle ministeriali, criteri medico‑legali, percentuali, diritti connessi e aggiornamenti normativi essenziali.

Chi legge un verbale di accertamento di invalidità civile o di handicap ai sensi della Legge 104/1992 si imbatte spesso nella dicitura “diagnosi omissis, codice DM 5/2/92”. La formulazione può risultare criptica, ma risponde a due esigenze precise: da un lato tutelare la riservatezza sanitaria della persona; dall’altro garantire che la valutazione medico-legale sia tracciabile, uniforme e riferita a standard nazionali. In Italia, infatti, le Commissioni mediche operano su basi normative comuni e devono riportare in modo sintetico e non identificabile la minorazione riscontrata, rinviando a tassonomie ufficiali.

In questo contesto, la parte “diagnosi omissis” indica che la diagnosi clinica non è esposta in chiaro nel verbale “per uso amministrativo”, mentre il “codice DM 5/2/92” richiama l’entrata tabellare utilizzata per la valutazione percentuale della menomazione. Questo codice non è un numero casuale: è il puntatore alla tabella ministeriale delle minorazioni che orienta la stima della riduzione della capacità lavorativa o, più in generale, della capacità funzionale. Comprendere cosa rappresenta il “codice DM 5/2/92” aiuta a interpretare correttamente il documento ed evita fraintendimenti su diritti e prestazioni collegati all’accertamento. Nelle sezioni che seguono chiariremo come leggere questo riferimento e quali sono le sue ricadute pratiche, con un linguaggio accessibile e rispettoso della cornice medico-legale.

Cosa indica il codice DM 5/2/92

Il “codice DM 5/2/92” rimanda al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, che ha approvato la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti. Quella tabella – tuttora il riferimento cardine, pur con successive integrazioni e aggiornamenti – elenca macro-aree e condizioni patologiche con corrispondenti valori o intervalli percentuali di riduzione della capacità lavorativa (per gli adulti) o della capacità complessiva (per i minori), a seconda della gravità e dell’impatto funzionale. In pratica, quando la Commissione medico-legale formula il giudizio, individua la voce tabellare più aderente al quadro clinico rilevante e le assegna una valutazione percentuale coerente con i criteri del decreto: il codice associato a quella voce è ciò che compare nel verbale come “codice DM 5/2/92”.

È importante distinguere questo codice da altri sistemi di classificazione più familiari ai clinici, come i codici ICD. Il riferimento al DM 5/2/92 non è un codice diagnostico in senso stretto, ma uno strumento medico-legale: serve a tradurre una diagnosi o una menomazione in un criterio valutativo standardizzato, omogeneo sul territorio nazionale e orientato alle conseguenze funzionali. Lo stesso quadro clinico può quindi mappare su voci tabellari diverse a seconda degli esiti e della severità (ad esempio esiti di intervento, presenza di complicanze, grado di limitazione nelle attività). L’obiettivo è evitare discrezionalità eccessive, consentendo che casi simili vengano trattati con coerenza su base normativa, senza esporre in chiaro informazioni cliniche sensibili nel documento destinato a usi amministrativi.

Nel percorso valutativo, la Commissione integra documentazione sanitaria, anamnesi ed esame obiettivo per selezionare la voce o le voci tabellari pertinenti. In presenza di più minorazioni, la valutazione non procede con somme aritmetiche delle percentuali, ma segue criteri combinatori previsti dalla medicina legale, in modo da considerare l’impatto globale senza duplicazioni. Ogni voce scelta è correlata a un codice DM 5/2/92; tra queste, la minorazione più rappresentativa del deficit funzionale tende a essere quella di riferimento. Il codice, quindi, non “assegna” diritti di per sé, ma documenta il fondamento tabellare su cui si basa la percentuale finale di invalidità civile o il giudizio di handicap; il nesso con prestazioni e benefici discende poi dal quadro complessivo risultante nel verbale (ad esempio, particolari soglie percentuali oppure il riconoscimento di connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992).

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Può capitare di trovare il “codice DM 5/2/92” anche in un verbale rilasciato per l’accertamento di handicap. Il motivo è che, pur avendo finalità giuridiche distinte – l’invalidità civile si esprime soprattutto in termini percentuali, mentre l’handicap si basa sul concetto di svantaggio sociale e necessità di sostegno – la prassi medico-legale richiama le stesse tabelle per descrivere in modo sintetico e standard la minorazione accertata. In altre parole, il codice assolve una funzione di “etichetta normativa” della condizione rilevante, consentendo alla Commissione di motivare il giudizio sulla base di criteri riconosciuti. Tuttavia, la presenza del codice non equivale automaticamente al riconoscimento di gravità: per Legge 104 contano anche fattori come la necessità di assistenza continuativa, la riduzione dell’autonomia e l’impatto sul progetto di vita e sulla partecipazione sociale, che vengono valutati congiuntamente al quadro clinico.

Dal punto di vista pratico, il codice DM 5/2/92 non è di immediata lettura per il cittadino: senza consultare la tabella ministeriale o il verbale integrale (che, quando previsto, riporta la diagnosi in chiaro), non è possibile “risalire” con certezza alla patologia specifica. Questo fa parte delle misure di tutela della privacy sanitaria. La funzione del codice, infatti, è garantire che chi deve gestire il provvedimento a fini amministrativi (ad esempio per pratiche di lavoro, scuola o agevolazioni) non acceda alla diagnosi dettagliata, pur potendo verificare la coerenza formale della valutazione medico-legale. Per comprendere il significato sostanziale del giudizio non è indispensabile decodificare il codice: il verbale riporta già gli esiti rilevanti (percentuale di invalidità, eventuale revisione, giudizio su handicap e gravità), che sono gli elementi davvero determinanti ai fini dei diritti connessi.

Significato di ‘diagnosi omissis’

In questo contesto, la parte “diagnosi omissis” indica che la diagnosi clinica non è esposta in chiaro nel verbale “per uso amministrativo”, mentre il “codice DM 5/2/92” richiama l’entrata tabellare utilizzata per la valutazione percentuale della menomazione.

La dicitura viene utilizzata nella versione del verbale “per uso amministrativo”, destinata a essere presentata a uffici pubblici, scuole o datori di lavoro, e riporta solo gli elementi necessari alla definizione del diritto. Parallelamente esiste il verbale integrale, consegnato all’interessato e conservato agli atti, che contiene la diagnosi in chiaro e la motivazione clinica del giudizio.

La scelta di omettere la diagnosi risponde al principio di minimizzazione dei dati: si riducono al minimo le informazioni sanitarie diffuse a terzi, senza pregiudicare la verificabilità del provvedimento. In questo modo il cittadino può dimostrare il proprio status (percentuale di invalidità, riconoscimento di handicap e relativa connotazione, eventuale rivedibilità) senza divulgare dettagli clinici non pertinenti allo scopo.

“Diagnosi omissis” non significa che la Commissione non abbia formulato o documentato la diagnosi: al contrario, la diagnosi è presente nel fascicolo sanitario e nel verbale integrale ed è stata considerata ai fini della valutazione. Se necessario, l’interessato può richiedere la copia integrale per finalità sanitarie o per assistenza tecnica qualificata.

Ai fini della lettura del documento, l’attenzione va quindi posta sugli esiti riportati (percentuale riconosciuta, presenza o meno di connotazione di gravità, indicazione di revisione e decorrenza), oltre che sull’eventuale codice DM 5/2/92 che identifica la voce tabellare di riferimento. La combinazione di questi elementi consente di comprendere il perimetro dei diritti riconosciuti, preservando al contempo la riservatezza delle informazioni cliniche personali.

Implicazioni legali

La presenza delle diciture “diagnosi omissis” e “codice DM 5/2/92” nei verbali di invalidità o handicap ha rilevanti implicazioni legali. La “diagnosi omissis” tutela la privacy del richiedente, omettendo dettagli sensibili sulla patologia, mentre il “codice DM 5/2/92” fornisce una classificazione standardizzata delle menomazioni, fondamentale per determinare il grado di invalidità e i relativi benefici.

Secondo la normativa vigente, il verbale con “diagnosi omissis” è utilizzabile in tutte le situazioni in cui è necessario esibirlo per ottenere agevolazioni, garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni mediche. Questo documento è essenziale per accedere a benefici come esenzioni fiscali, agevolazioni lavorative e altre misure di supporto previste dalla legge.

Il “codice DM 5/2/92” è determinante per l’attribuzione di specifiche percentuali di invalidità, che a loro volta influenzano l’accesso a prestazioni economiche e assistenziali. Ad esempio, una percentuale di invalidità superiore al 74% può dare diritto all’assegno mensile di assistenza, mentre percentuali più elevate possono comportare ulteriori benefici, come l’indennità di accompagnamento.

È importante notare che l’interpretazione corretta di questi codici e diciture è fondamentale per garantire l’accesso ai diritti previsti dalla legge. In caso di dubbi o necessità di chiarimenti, è consigliabile rivolgersi a un medico legale o a un patronato, che possono fornire assistenza nella comprensione del verbale e nell’avvio delle procedure necessarie per l’ottenimento dei benefici spettanti.

Come interpretare il verbale

Interpretare correttamente un verbale di invalidità o handicap è essenziale per comprendere i diritti e le agevolazioni a cui si ha diritto. Il verbale è strutturato in diverse sezioni, ciascuna con informazioni specifiche.

Nella sezione iniziale, sono riportati i dati identificativi dell’ASL di residenza e del soggetto richiedente. Segue una parte dedicata alla storia clinica del paziente, che include dati anamnestici, esame obiettivo, accertamenti effettuati e documentazione acquisita durante la visita.

La diagnosi è una componente cruciale del verbale. In alcuni casi, per motivi di privacy, può essere indicata come “diagnosi omissis”, omettendo dettagli specifici sulla patologia. Questa pratica è conforme alle normative sulla protezione dei dati personali e garantisce la riservatezza delle informazioni mediche sensibili.

Il “codice DM 5/2/92” presente nel verbale si riferisce alla classificazione delle menomazioni secondo il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992. Questo codice è utilizzato per attribuire una percentuale di invalidità in base alla patologia e al grado di compromissione funzionale. Ad esempio, per la fibrosi cistica, il codice 6430 corrisponde a un’invalidità del 100%, mentre il codice 6406 indica un’invalidità dell’80%.

Per una corretta interpretazione del verbale, è consigliabile confrontare i codici riportati con le tabelle ufficiali del DM 5/2/92. In caso di difficoltà nella comprensione o per ottenere chiarimenti sui diritti spettanti, è opportuno consultare un medico legale o un patronato, che possono fornire assistenza qualificata.

Aggiornamenti normativi

Nel corso degli anni, la normativa relativa all’invalidità civile e all’handicap ha subito diverse modifiche, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Un’importante innovazione è stata introdotta con il Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012, che ha attribuito alle Commissioni mediche di accertamento il compito di annotare nei verbali la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati alle persone con disabilità. Questa modifica ha permesso di eliminare la necessità di ulteriori certificazioni, semplificando l’accesso ai benefici previsti.

Inoltre, la Legge n. 114/2014 ha introdotto disposizioni per garantire la continuità dei diritti assistenziali e delle prestazioni economiche per i soggetti in attesa di revisione del verbale di invalidità o handicap. Secondo questa normativa, i benefici acquisiti sono mantenuti fino alla conclusione dell’iter di revisione, evitando interruzioni nell’erogazione delle prestazioni.

È fondamentale rimanere aggiornati sulle modifiche normative, poiché queste possono influenzare i diritti e le agevolazioni spettanti. Per informazioni aggiornate e dettagliate, è consigliabile consultare le fonti ufficiali, come il sito dell’INPS o del Ministero della Salute, e rivolgersi a professionisti esperti nel settore, come medici legali o patronati, che possono fornire assistenza qualificata nella comprensione e nell’applicazione delle normative vigenti.

In sintesi, la corretta interpretazione delle diciture “diagnosi omissis” e “codice DM 5/2/92” nei verbali di invalidità o handicap è fondamentale per garantire l’accesso ai diritti e alle agevolazioni previste dalla legge. La “diagnosi omissis” tutela la privacy del richiedente, mentre il “codice DM 5/2/92” fornisce una classificazione standardizzata delle menomazioni, determinante per l’attribuzione delle percentuali di invalidità. È essenziale rimanere informati sugli aggiornamenti normativi e, in caso di dubbi, consultare professionisti qualificati per una corretta interpretazione del verbale e per l’accesso ai benefici spettanti.

Per approfondire

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sito ufficiale dell’INPS con informazioni aggiornate su invalidità civile e handicap.

Ministero della Salute – Portale del Ministero della Salute con normative e aggiornamenti sulle disabilità.