A cosa ho diritto con il 35% di invalidità?

Diritti con il 35% di invalidità: ausili LEA, servizi sanitari, agevolazioni fiscali limitate, sostegni sociali territoriali, norme INPS/Legge 104 e collocamento mirato

Capire a cosa si ha diritto con un’invalidità civile riconosciuta al 35% richiede di distinguere bene tra i diversi istituti previsti dall’ordinamento italiano. La percentuale attestata sul verbale dell’INPS, emesso a seguito di valutazione da parte della Commissione medico‑legale, esprime una riduzione parziale e stabilizzata della capacità lavorativa (negli adulti) o, in alternativa, una compromissione della funzione e dell’autonomia personale. Si tratta di un livello di invalidità che può aprire alcune tutele, in particolare sul versante sanitario e protesico, ma che non dà accesso alle principali prestazioni economiche riservate a percentuali più elevate.

È importante non confondere l’invalidità civile con altre qualifiche giuridiche: lo “stato di handicap” (Legge 104/1992) è un accertamento distinto e serve per specifiche agevolazioni, mentre la “disabilità da lavoro” rientra in canali assicurativi diversi (ad esempio INAIL per infortuni e malattie professionali). Di conseguenza, avere il 35% di invalidità civile non significa automaticamente avere diritto alle misure della Legge 104, né alle agevolazioni fiscali per veicoli o ausili previste per handicap grave. In questa guida offriamo un quadro pratico e aggiornato dei principali diritti attivabili con il 35%, con particolare attenzione alle ricadute sanitarie, ai possibili benefici fiscali indiretti e alle opportunità sociali dipendenti anche da norme regionali e dal reddito familiare.

Introduzione ai diritti con il 35% di invalidità

Con il 35% di invalidità, il primo capitolo di diritti concretamente attivabile riguarda la fornitura di protesi, ausili e dispositivi inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e nel relativo Nomenclatore protesico. La soglia chiave ai fini dell’accesso a questi dispositivi tramite Servizio Sanitario Nazionale è fissata a partire dal 34% di invalidità civile: superata tale percentuale, è possibile ottenere, su prescrizione dello specialista e previa autorizzazione dell’ASL, ausili ortopedici, protesici, dispositivi per la mobilità e per la comunicazione, quando clinicamente appropriati e correlati alla menomazione certificata. Nella pratica, occorre una valutazione funzionale aggiornata, una prescrizione motivata che indichi il dispositivo idoneo, e l’iter autorizzativo presso la propria ASL; la fornitura avviene in regime di erogazione pubblica, di norma senza ticket, salvo eventuali quote o modalità specifiche stabilite a livello regionale.

Accanto agli ausili, il riconoscimento di invalidità può agevolare il percorso di presa in carico sanitaria. Non significa una corsia preferenziale generalizzata, ma una migliore tracciabilità dei bisogni riabilitativi e assistenziali all’interno dei servizi. La fisioterapia, la terapia occupazionale e altri interventi riabilitativi restano erogati secondo indicazione clinica e priorità definite dal medico prescrittore, e non dipendono direttamente dalla percentuale di invalidità; tuttavia, la documentazione medico‑legale può facilitare la programmazione di interventi e follow‑up. È utile distinguere le esenzioni per patologia cronica o rara (che dipendono dalla diagnosi e sono attivabili anche senza invalidità riconosciuta) dall’esenzione più ampia legata a gradi elevati di invalidità: con il 35% non si matura in via automatica un’esenzione generalizzata per visite o esami, mentre resta possibile ottenere l’esenzione per singole patologie qualora la diagnosi rientri negli elenchi previsti.

Sul piano lavorativo, il 35% non consente l’iscrizione alle liste del collocamento mirato (che richiede almeno il 46% di invalidità ai sensi della Legge 68/1999) né l’accesso ai permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 per la persona con handicap grave o per i caregiver. Non dà nemmeno diritto al congedo per cure specifico per invalidità superiore al 50%. Ciò non toglie che rimangano operative le tutele generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il medico competente aziendale può valutare l’idoneità alla mansione e suggerire eventuali limitazioni o misure di prevenzione; il lavoratore può richiedere una visita straordinaria se le condizioni di salute cambiano. Resta inoltre il divieto di discriminazione per motivi di disabilità e di condizioni di salute: anche se le misure più “strutturate” richiedono percentuali superiori o l’accertamento di handicap, i datori di lavoro sono comunque tenuti a considerare soluzioni organizzative ragionevoli quando compatibili con l’attività e con la normativa vigente.

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Per ciò che riguarda il fisco, il possesso del solo 35% di invalidità civile non attiva automaticamente esenzioni o aliquote ridotte. Le principali agevolazioni fiscali legate alla disabilità (ad esempio IVA agevolata e detrazione IRPEF per l’acquisto di veicoli, detrazioni per ausili tecnici e informatici, esenzioni o riduzioni di tributi locali) sono in genere connesse al riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992, spesso nella forma di handicap grave, oppure a specifiche condizioni cliniche certificate. Restano naturalmente fruibili le detrazioni per spese sanitarie e dispositivi medici previste per tutti i contribuenti, nonché le deduzioni per spese di assistenza personale in presenza dei requisiti; ma l’invalidità al 35% di per sé non amplia il paniere di benefici fiscali nazionali. Possono esistere misure regionali o comunali dedicate alla parziale invalidità (riduzioni su trasporti, tariffe o servizi), spesso collegate all’ISEE e non esclusivamente alla percentuale di invalidità: la concreta applicazione varia sul territorio e richiede di verificare i regolamenti locali.

Agevolazioni fiscali e tributarie

Con un’invalidità civile riconosciuta al 35%, le agevolazioni fiscali disponibili sono limitate rispetto a quelle previste per percentuali di invalidità più elevate. Tuttavia, esistono alcune misure di sostegno che possono essere fruite.

Una delle principali agevolazioni riguarda la detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche generiche e di assistenza specifica. Questa detrazione si applica all’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. È importante conservare tutta la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per poter beneficiare di questa detrazione.

Inoltre, è prevista l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità. Questa agevolazione si applica, ad esempio, all’acquisto di computer, fax, modem o altri sussidi telematici. Per usufruire di questa riduzione dell’IVA, è necessario presentare una specifica certificazione medica che attesti la necessità del sussidio in relazione alla disabilità riconosciuta.

Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, se il figlio è affetto da disabilità, viene riconosciuto un ulteriore importo di detrazione pari a 400 euro. Questa detrazione si aggiunge a quelle previste in base all’età del figlio e al reddito complessivo del contribuente. È fondamentale verificare i requisiti specifici e le modalità di applicazione di queste detrazioni consultando le normative vigenti o rivolgendosi a un professionista del settore fiscale.

Accesso ai servizi sanitari

Con un’invalidità civile del 35%, l’accesso ai servizi sanitari può includere alcune esenzioni parziali dal ticket sanitario, ma queste sono strettamente legate alla natura della patologia invalidante e alla categoria di appartenenza dell’invalido.

In particolare, l’esenzione parziale dal ticket è prevista per le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante nei seguenti casi:

  • Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (codice di esenzione G02).
  • Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (codice di esenzione S03).

Per ottenere l’esenzione, è necessario presentare la documentazione attestante la categoria di invalidità riconosciuta e la correlazione tra la patologia invalidante e le prestazioni sanitarie richieste. È consigliabile rivolgersi alla propria ASL di competenza per informazioni dettagliate sulle procedure da seguire e sulla documentazione necessaria.

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, il 35% di invalidità civile non comporta un’esenzione generalizzata dal ticket per visite, esami o farmaci. Restano però attivabili le esenzioni per patologie croniche o rare quando la diagnosi rientra negli elenchi previsti: in tal caso l’esenzione copre le sole prestazioni correlate alla patologia esente, secondo le indicazioni del medico prescrittore e la disciplina regionale in materia di ticket.

Rientra nei LEA anche la fornitura di ausili e protesi correlati alla menomazione certificata. L’iter ordinario prevede una valutazione funzionale presso lo specialista, la prescrizione motivata del dispositivo idoneo, l’autorizzazione dell’ASL e la successiva fornitura con eventuale collaudo. Sono disciplinati anche i tempi minimi di rinnovo, la riparazione e la sostituzione, con possibili specificità regionali sulle modalità operative.

Per le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici, le priorità di accesso (U, B, D, P) sono definite dal medico in base alla necessità clinica e non dipendono dalla percentuale di invalidità. La documentazione medico‑legale può però facilitare la presa in carico nei percorsi riabilitativi o specialistici, soprattutto quando è utile descrivere l’impatto funzionale della condizione e programmare follow‑up appropriati.

Qualora il bisogno assistenziale sia continuativo o complesso, possono essere attivati percorsi sociosanitari territoriali (ad esempio assistenza domiciliare, centri di riabilitazione, unità di valutazione multidisciplinare). Le modalità di accesso, l’eventuale compartecipazione alla spesa e i tempi variano per Regione: è opportuno presentare il verbale di invalidità civile insieme alla documentazione clinica aggiornata per agevolare la valutazione e l’eventuale ammissione ai servizi.

Sostegni economici e sociali

Con un’invalidità civile del 35%, non sono previsti sostegni economici diretti, come pensioni o assegni, che sono generalmente riservati a percentuali di invalidità più elevate. Tuttavia, esistono alcune misure di supporto sociale e lavorativo che possono essere di aiuto.

Una delle principali opportunità riguarda l’inserimento nelle categorie protette per l’accesso al mondo del lavoro. Secondo la normativa vigente, rientrano nelle categorie protette le persone con un’invalidità civile superiore al 33%. Questo status consente l’iscrizione alle liste di collocamento mirato, facilitando l’accesso a opportunità lavorative dedicate e offrendo ai datori di lavoro incentivi per l’assunzione di persone con disabilità.

Per beneficiare di queste opportunità, è necessario iscriversi presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti, presentando la documentazione che attesti il grado di invalidità riconosciuto. Una volta iscritti, si potrà accedere a offerte di lavoro riservate e a percorsi di orientamento e formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo.

Inoltre, alcune regioni e comuni offrono ulteriori servizi di supporto sociale, come contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, servizi di assistenza domiciliare o agevolazioni per l’accesso a servizi ricreativi e culturali. È consigliabile informarsi presso gli enti locali per conoscere le specifiche misure disponibili nel proprio territorio.

In sintesi, sebbene con un’invalidità civile del 35% le agevolazioni economiche siano limitate, esistono comunque opportunità e misure di supporto che possono migliorare la qualità della vita e favorire l’integrazione sociale e lavorativa. È fondamentale informarsi accuratamente e sfruttare le risorse disponibili per ottenere il massimo beneficio dalle agevolazioni previste.

Conclusioni

Infine, in ambito previdenziale ed economico, il 35% non dà accesso alle prestazioni assistenziali periodiche tipiche dell’invalidità civile. L’assegno mensile spetta solo a partire dal 74% (con limiti di reddito), mentre la pensione di inabilità richiede il 100%. Restano possibili, a seconda del contesto, contributi o sostegni una tantum promossi da Regioni, Comuni o Enti (ad esempio voucher per ausili non inclusi nei LEA, rimborsi su trasporti, borse di studio o misure di inclusione sociale), quasi sempre subordinati a requisiti ulteriori come l’ISEE, la residenza, l’età o la specificità del bisogno. Per orientarsi, è utile conservare e presentare il verbale di invalidità civile, la documentazione clinica aggiornata e l’attestazione ISEE: questi documenti sono spesso richiesti per l’accesso a bandi e servizi. In sintesi, con il 35% di invalidità i diritti esistono ma sono selettivi: si concentrano sulla sfera sanitaria (ausili e protesi, appropriatezza dei percorsi), mentre agevolazioni fiscali ed economiche più incisive richiedono percentuali maggiori, l’accertamento di handicap o altri requisiti specifici.

Per approfondire

Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per disabili: Guida ufficiale sulle agevolazioni fiscali disponibili per le persone con disabilità.

INPS – Invalidità civile: Informazioni dettagliate sulle prestazioni e i servizi offerti dall’INPS per le persone con invalidità civile.

Ministero della Salute – Disabilità: Risorse e informazioni sui diritti e i servizi sanitari per le persone con disabilità.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Collocamento mirato: Dettagli sulle politiche di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.