Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento nel 2025?

Requisiti, importo 2025 e procedure per l’indennità di accompagnamento: criteri sanitari, documentazione INPS, domanda e consigli per l’approvazione

Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento nel 2025?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica mensile riconosciuta a chi, a causa di una grave menomazione fisica o psichica, ha necessità di assistenza continua nella vita quotidiana o non è in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. È una misura pensata per tutelare la non autosufficienza, indipendentemente dal reddito e dall’attività lavorativa, e viene corrisposta per 12 mensilità all’anno. L’importo viene aggiornato annualmente in base alla perequazione e alle tabelle emanate a livello nazionale; per il 2025, come per ogni anno, l’adeguamento tiene conto dell’andamento inflattivo e delle regole vigenti. In altre parole, il “quanto spetta” dipende dal profilo sanitario riconosciuto e dagli aggiornamenti economici dell’anno di riferimento.

Per orientarsi con sicurezza è utile distinguere tra i presupposti sanitari (cosa significa “non autosufficienza” per la legge) e i requisiti amministrativi (chi può richiederla e in quali condizioni è erogata). In questa guida, pensata per professionisti sanitari, operatori socio-assistenziali e cittadini, approfondiamo i criteri di ammissione, come si determina l’importo, quali documenti raccogliere, come presentare la domanda e quali accorgimenti pratici possono facilitare l’approvazione. In questa prima parte ci concentriamo sui requisiti necessari a ottenere l’indennità di accompagnamento nel 2025.

Requisiti per l’indennità di accompagnamento

Il requisito cardine è di natura sanitaria e si articola in due condizioni alternative, entrambe sufficienti: impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia. Rientrano negli “atti quotidiani” funzioni essenziali come alimentarsi, vestirsi, curare l’igiene personale, mobilizzarsi e mantenere il controllo sfinterico. Non è la diagnosi in sé a determinare il diritto, ma l’impatto funzionale stabile della patologia sulla capacità di svolgere queste attività. Per questo le Commissioni medico-legali valutano il quadro clinico complessivo (menomazioni motorie, neurologiche, psichiatriche, cognitive, multisistemiche), la prognosi e l’effettivo bisogno assistenziale lungo l’arco della giornata.

È importante chiarire che l’indennità di accompagnamento non coincide automaticamente con una percentuale di invalidità civile: molte persone con invalidità al 100% non soddisfano i criteri di non autosufficienza, e viceversa il diritto può sussistere anche in assenza di una perdita totale della capacità lavorativa. L’accertamento si basa su criteri funzionali e non esclusivamente su etichette diagnostiche o percentuali. Nelle condizioni cognitive (ad esempio decadimento cognitivo maggiore, gravi psicosi, disabilità intellettive) il fabbisogno assistenziale viene valutato in termini di vigilanza e sorveglianza continuativa, rischio di condotte pericolose, necessità di guida nelle attività essenziali; nelle condizioni motorie (gravi esiti di ictus, patologie neuromuscolari, politraumi, amputazioni) si considerano la capacità di trasferimento, il cammino, l’uso di ausili e la sicurezza domestica. La necessità deve essere stabile o di lunga durata, sebbene la prestazione possa essere concessa anche con revisione programmata quando è prevista un’evoluzione.

Accanto al presupposto clinico, la normativa richiede alcuni requisiti amministrativi. L’indennità è riconosciuta a persone di qualsiasi età, inclusi i minori, purché residenti e dimoranti abitualmente in Italia; non è prevista una soglia ISEE o un requisito contributivo e l’importo non è soggetto a imposta sul reddito. Quanto alla cittadinanza, possono accedervi i cittadini italiani e dell’Unione europea regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza; i cittadini di Paesi terzi devono essere in possesso dei titoli di soggiorno previsti dalla legge per l’accesso alle prestazioni assistenziali, con residenza stabile sul territorio nazionale. L’eventuale permanenza all’estero di lunga durata può incidere sull’erogazione, poiché il beneficio presuppone la residenza effettiva in Italia.

La compatibilità con altri benefici è un punto cruciale. L’indennità di accompagnamento è compatibile con il lavoro, con trattamenti previdenziali e con prestazioni assistenziali diverse per finalità (ad esempio, la pensione di inabilità civile nei casi in cui siano soddisfatti i relativi requisiti reddituali). Non può invece cumularsi con altre indennità di natura analoga per l’assistenza personale continuativa erogate per lo stesso titolo, come quella prevista per alcune categorie di invalidità legate ad altri ordinamenti (ad esempio, infortuni sul lavoro o pensioni di guerra), salvo la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Nei minori, l’indennità di accompagnamento è alternativa all’indennità di frequenza: le due prestazioni non sono cumulabili e la scelta deve orientarsi in base al bisogno prevalente (assistenza continuativa vs sostegno alla frequenza di terapie/istruzione).

Un’ulteriore condizione riguarda i periodi di ricovero. L’indennità non è dovuta per i mesi in cui la persona è ricoverata a titolo gratuito in strutture pubbliche o convenzionate con retta totalmente a carico dello Stato o di enti pubblici, quando il ricovero copre integralmente il bisogno di assistenza personale. Il principio alla base è che la funzione della prestazione è sostenere l’assistenza a domicilio o comunque a carico della famiglia/caregiver; se l’assistenza è erogata interamente dall’istituzione, viene meno il presupposto economico del beneficio per quel periodo. È buona pratica, in caso di ricoveri prolungati, comunicare la situazione per evitare indebiti e successive richieste di restituzione. Il rientro a domicilio riattiva la sussistenza del requisito, se permane la non autosufficienza.

In concreto, le Commissioni medico-legali verificano non solo la diagnosi ma la “continuità” del bisogno assistenziale: non basta la necessità di un aiuto occasionale, bensì deve emergere una dipendenza sistematica da terzi nella vita quotidiana. Alcuni indicatori utili nella valutazione sono le scale di autonomia nelle attività di base (alimentazione, igiene, vestizione, spostamenti) e strumentali (gestione dei farmaci, sicurezza domestica), la presenza di disturbi comportamentali o dell’orientamento, le cadute ricorrenti, la necessità di ausili e di un accompagnatore per uscire di casa o anche per muoversi in casa. Nelle condizioni fluttuanti o in fase riabilitativa, la Commissione può riconoscere il diritto e fissare una revisione per rivalutare l’evoluzione clinico-funzionale. Nei minori, la non autosufficienza viene rapportata all’età: si considera il divario tra le abilità tipiche del bambino della stessa età e quelle effettivamente possedute, e la conseguente necessità di sorveglianza e assistenza superiore al normale carico genitoriale.

Calcolo dell’importo

L’importo dell’indennità di accompagnamento è fissato per legge e aggiornato annualmente in base alla perequazione automatica: non esiste quindi un “calcolo” personalizzato sul singolo caso. L’ammontare è uguale su tutto il territorio nazionale, viene corrisposto per 12 mensilità e non è soggetto a imposta sul reddito. L’erogazione non dipende da reddito, patrimonio, percentuale di invalidità riconosciuta, ore di assistenza ricevute o condizioni lavorative.

La decorrenza del diritto è indicata nel verbale sanitario; in assenza di una data specifica, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In occasione della prima liquidazione, l’INPS provvede a corrispondere anche gli eventuali arretrati maturati tra la decorrenza riconosciuta e la data effettiva di pagamento.

Eventi che incidono sulla sussistenza del requisito determinano la sospensione del pagamento per i relativi periodi. In particolare, per i mesi di ricovero a titolo gratuito in strutture pubbliche o convenzionate con retta integralmente a carico di enti pubblici, l’indennità non è dovuta; al rientro al domicilio, se permane la non autosufficienza, l’erogazione riprende senza necessità di un nuovo calcolo dell’importo.

Il pagamento avviene mensilmente secondo la modalità scelta dal beneficiario (accredito su conto o altre forme ammesse). Gli adeguamenti annuali legati alla perequazione sono applicati in via automatica dall’INPS; eventuali conguagli o recuperi sono comunicati all’interessato mediante gli ordinari canali informativi.

Documentazione necessaria

Per richiedere l’indennità di accompagnamento, è fondamentale presentare una serie di documenti che attestino sia la condizione sanitaria del richiedente sia il rispetto dei requisiti amministrativi previsti. La corretta compilazione e presentazione di questa documentazione è essenziale per l’accoglimento della domanda.

Innanzitutto, è necessario ottenere un certificato medico introduttivo rilasciato dal proprio medico curante. Questo certificato deve attestare la presenza di una patologia o condizione che comporta l’impossibilità di deambulare autonomamente o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. Il medico trasmette telematicamente questo certificato all’INPS, fornendo al paziente un codice univoco da utilizzare per la successiva presentazione della domanda.

Successivamente, il richiedente deve compilare e inviare la domanda di indennità di accompagnamento all’INPS, utilizzando il codice fornito dal medico. La domanda può essere presentata online attraverso il portale dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, oppure tramite l’assistenza di un patronato o chiamando il Contact Center dell’INPS.

È importante allegare alla domanda tutta la documentazione medica pertinente, come referti, esami diagnostici e relazioni specialistiche, che possano supportare la richiesta e fornire un quadro completo della situazione sanitaria del richiedente. Inoltre, è consigliabile conservare una copia di tutta la documentazione inviata per eventuali future necessità.

Procedure di richiesta

La procedura per richiedere l’indennità di accompagnamento si articola in diversi passaggi, che richiedono attenzione e precisione per garantire l’esito positivo della domanda.

Il primo passo consiste nell’ottenere il certificato medico introduttivo, come precedentemente descritto. Una volta in possesso del codice univoco fornito dal medico, il richiedente deve presentare la domanda all’INPS entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato. La domanda può essere inoltrata attraverso il portale online dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure avvalendosi dell’assistenza di un patronato o contattando il Contact Center dell’INPS.

Dopo la presentazione della domanda, l’INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la Commissione Medica Integrata, che ha il compito di valutare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’erogazione dell’indennità. In caso di patologie oncologiche, la visita deve essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta, mentre per le altre condizioni il termine è generalmente di 30 giorni.

Al termine della valutazione, l’INPS comunica l’esito al richiedente. In caso di accoglimento della domanda, l’indennità di accompagnamento viene erogata a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. È fondamentale seguire attentamente ogni fase della procedura e rispettare i tempi previsti per evitare ritardi o respingimenti della domanda.

Consigli per l’approvazione

Per aumentare le probabilità di approvazione della domanda di indennità di accompagnamento, è consigliabile seguire alcune indicazioni pratiche.

Assicurarsi che il certificato medico introduttivo sia dettagliato e completo, descrivendo accuratamente le condizioni di salute e le limitazioni funzionali del richiedente. Una documentazione medica chiara e approfondita facilita il lavoro della Commissione Medica Integrata e supporta la richiesta.

Presentare la domanda entro i termini previsti, evitando ritardi che potrebbero compromettere l’esito della richiesta. È utile conservare una copia di tutta la documentazione inviata e delle ricevute di presentazione per eventuali future necessità.

In caso di diniego della domanda, è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo. È consigliabile, in questo caso, avvalersi dell’assistenza di un legale o di un patronato per valutare le motivazioni del diniego e predisporre un ricorso adeguato.

Infine, mantenere un dialogo costante con il proprio medico curante e con gli specialisti di riferimento, aggiornando periodicamente la documentazione medica e segnalando eventuali peggioramenti delle condizioni di salute, che potrebbero influire sull’esito della domanda o su eventuali revisioni future.

In sintesi, l’indennità di accompagnamento rappresenta un sostegno fondamentale per le persone non autosufficienti, garantendo un supporto economico per affrontare le difficoltà quotidiane. La corretta comprensione dei requisiti, la preparazione accurata della documentazione e il rispetto delle procedure previste sono elementi chiave per ottenere l’approvazione della domanda e beneficiare di questa importante prestazione assistenziale.

Per approfondire

INPS: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili – Informazioni ufficiali sui requisiti e le modalità di richiesta dell’indennità di accompagnamento.