Esclusione dall’obbligo della certificazione per attività sportiva in età prescolare (0-6 anni)

Esclusione dall’obbligo della certificazione per attività sportiva in età prescolare (0-6 anni)

Un nuovo capitolo nella tormentata storia delle certificazioni mediche per attività sportiva non agonistica.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 20/2/2018 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport concernente l’esclusione dall’obbligo della certificazione per attività sportiva in età prescolare (0-6 anni).

Il Ministero della Salute ha recepito una nota della Federazione Italiana Medici Pediatri che segnalava…

…la necessità di escludere dall’obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra O e 6 anni, al fine di promuovere l’ attività fisica organizzata del bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché non gravare i cittadini ed il Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni…

Ricordiamo che l’argomento era già stato regolamentato dal DM 24/04/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 (Decreto Balduzzi) che definiva le varie tipologie di attività fisica suddividendole in:

  • Attività sportiva amatoriale (ludico-motoria): attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi
  • Attività sportiva non agonistica: quella praticata dai seguenti soggetti:
    • a) gli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche;
    • b) coloro che svolgono attivita’ organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
    • c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Subito dopo la pubblicazione del cosiddetto “Decreto Balduzzi”, il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, all’articolo 42-bis, abrogava l’obbligo della certificazione medica per le attività “ludico motoria” e “amatoriale” definite nel DM 24 aprile 2013, mantenendo invece l’obbligo per l’attività sportiva non agonistica.

Inutile dire che l’abrogazione della certificazione per le attività sportive amatoriali è stata ampiamente disattesa, tanto che tutte le palestre, di qualsiasi livello e organizzazione, continuano a richiedere ai frequentatori, anche occasionali, il certificato medico per attività sportiva non agonistica, ignorando volutamente l’esistenza di una attività ludico-motoria che non necessita di certificazione medica.

Questa errata “prassi” di ignorare l’attività sportiva amatoriale e ludico-motoria, è talmente radicata che il Ministero della Salute ha dovuto ribadire e chiarire ulteriormente i limiti dell’obbligo di certificazione in una nota alla Federazione italiana medici di famiglia in cui:

si conferma l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-amatoriale e dei conseguenti accertamenti diagnostici richiesti dalla normativa abrogata.
Rimane l’obbligo della certificazione per l’attività sportiva non agonistica che si intende solo riferita alle attività sportive parascolastiche e a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni.

In data 8 agosto 2014, il Ministero della Salute ha poi emanato delle Linee Guida per la redazione dei certificati medici per attività sportiva non agonistica.